L’esenzione dei fringe benefit raddoppia e sale a 516 euro (per il 2020).

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INFORMAZIONE FISCALE  – Agosto 2020

 

Welfare aziendale: l’esenzione dei fringe benefit raddoppia e sale a 516 euro.

Le novità del decreto agosto, in vigore da sabato 15 agosto 2020

 

Welfare aziendale, raddoppia il limite per l’esenzione fiscale dei fringe benefit: la novità del decreto agosto rende più incisiva la normativa sull’esenzione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti, come buoni spesa, carte carburante, prodotti tecnologici o altri beni e servizi generici.

 

Welfare aziendale, sale la soglia di esenzione fiscale: le novità in merito alla tassazione dei fringe benefit rientrano nel pacchetto di misure fiscali del decreto agosto.

Il testo del decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2020, porta il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti a 516,46 euro.

Il raddoppio dell’esenzione fiscale sul welfare aziendale è però limitato all’anno d’imposta in corso (per ora, anche se i sindacati hanno chiesto di mantenerlo), e quindi si applica esclusivamente per i fringe benefit riconosciuti nel 2020.

È l’articolo 112 del decreto agosto a prevedere il raddoppio del limite di esenzione per il welfare aziendale. Modificando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit passa da 258,23 euro a 516,46 euro.

Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.

La ratio della misura è quindi quella di agevolare la concessione di beni e servizi o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, grazie all’incremento del limite che comporta l’obbligo di tassazione totale.

Welfare aziendale, come funziona l’esenzione per i fringe benefit

L’esenzione fiscale per il valore di beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti è contenuta all’articolo 51 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Il comma 3 stabilisce che non concorre alla formazione del reddito il valore dei fringe benefit entro la soglia di 258,23 euro, limite che il decreto agosto innalza a 516 euro per il 2020.

Nel caso di superamento di tale soglia, l’intero importo dovrà essere considerato in sede di calcolo di imposte e contributi.

Per l’applicazione dell’esenzione fiscale, l’erogazione di beni, prestazioni, opere o servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante voucher cartacei o elettronici riportanti un valore nominale.

I fringe benefit rappresentano ad oggi uno dei principali strumenti utilizzati dalle imprese a beneficio dei lavoratori, proprio per via dell’esenzione fiscale. Possono essere riconosciuti in diverse forme, e quelle più comuni sono sicuramente i buoni spesa, i voucher per l’acquisto di libri, di prodotti informatici o per il trasporto pubblico.

Ricordiamo che nel limite di cui sopra non rientra il valore dei buoni pasto, per i quali è prevista una specifica disciplina di esenzione.